Il DL 78/2010 ha attribuito efficacia esecutiva agli avvisi di accertamento. Pertanto, una volta notificato l’ati, il contribuente deve versare le somme senza attendere la cartella di pagamento.
La nuova procedura si applica agli avvisi di accertamento emessi dall’AE relativi a: imposte dirette (IRPEF, IRES), IRAP, IVA, ritenute (sia a titolo di acconto che d’imposta), imposte sostitutive, nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
L’avviso di accertamento diventa esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ossia 60 giorni dalla notificazione dell’atto.
Decorsi ulteriori 30 giorni la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione per l’esecuzione forzata, senza che si proceda alla notifica della cartella di pagamento.
I crediti vengono affidati mediante flussi telematici. I flussi di carico sono equiparati alle iscrizioni a ruolo.
L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione. L’agente della riscossione, al momento dell’affidamento, deve darne notizia al contribuenti anche mediante raccomandata semplice o posta elettronica, salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione.
Il contribuente ha la possibilità di chiedere la sospensione dell’atto in via amministrativa o in via giudiziale.
La riscossione dunque avviene secondo le seguenti fasi:
- avviso di accertamento;
- affidamento del credito all’Agente della riscossione;
- eventuale intimazione ad adempiere;
- pignoramento.
In caso di proposizione del ricorso, rimangono ferme le disposizioni sulla riscossione frazionata, salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione.
Pertanto:
- ove il contribuente non presenti ricorso, occorre versare le somme entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento;
- ove il contribuente presenti ricorso, occorre il versamento a titolo di imposta:
- di un terzo degli importi dovuti a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 15 del DPR 602/73;
- dei restanti due terzi, dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del D. Lgs. 546/92);
- del residuo, dopo la sentenza di secondo grado sfavorevole al contribuente (art. 68 del D. Lgs. 546/92)
- quanto alle sanzioni, sempre nel caso di proposizione del ricorso (art. 19 D. Lgs 472/97 e art. 68 del D. Lgs. 546/92:
- sino alla sentenza di primo grado non bisogna versare alcun importo;
- dopo la sentenza della CTP che rigetta il ricorso, occorre versare le somme nella misura di due terzi;
- dopo la sentenza della CTR sfavorevole al contribuente, occorre versare il residuo.
Accertamenti sull’abuso del diritto (art. 10-bis , L. 212/2000)
In caso di accertamenti eseguiti sulla base dell’abuso del diritto, le somme sia a titolo di sanzione sia a titolo di imposta, non possono essere riscosse sino alla sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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