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DiAnnamaria Palumbo

PSEUDO-DIRIGENTI

Dalla figura del dirigente deve essere distinta della dello pseudo-dirigente o impiegato con funzioni direttive.

Quest’ultimo è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità.

L’inquadramento dirigenziale è talvolta riconosciuto dal datore di lavoro con finalità premiali rispetto alla carriera svolta o quale riconoscimento per particolari meriti. L’attribuzione meramente convenzionale della qualifica non può però comportare l’automatica e totale applicazione della normativa sul rapporto dirigenziale.

La questione si pone, in particolare, in materia di risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro. Nei confronti dello pseudo-dirigente non trova infatti applicazione il regime di libera recedibilità previsto per il dirigente, bensì la disciplina limitativa dei licenziamenti valida per le altre categorie di dipendenti (quadri, impiegati, operai).

L’accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l’inquadramento del lavoratore nell’una o nell’altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.

CASI

E’ stato ritenuto dirigente:

  • un dipendente che era stato direttore commerciale preposto ad una delle tre fondamentali aree in cui si articolava l’azienda, con elevata autonomia e professionalità e collocazione sullo stesso piano dei due titolari responsabili delle altre aree, restando peraltro soggetto a direttive ed a controllo sui risultati raggiunti (Cass. 12650/2003);
  • un ingegnere preposto a un’area organizzativa prevista da un piano aziendale che preponeva a ciascuna area un dirigente comunque subordinato al direttore operativo (Cass. 3981/2016);

Non è stato ritenuto dirigente:

  • un direttore commerciale di una compagnia di navigazione aerea che non aveva la responsabilità della gestione né la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, e che aveva un potere di firma limitato alla richiesta di biglietti gratuiti o a tariffa scontata (Cass. 8064/2004);
  • un dipendente RAI incaricato di seguire il contenzioso insieme ad altri avvocati (Cass. 8650/2005).

Si rinvia a questo post per la distinzione dall’amministratore.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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DIRIGENTE E AMMINISTRATORE

Il dirigente non va confuso con l’amministratore (anche se a particolari condizioni le due qualifiche possono coesistere).
Il rapporto di amministrazione ha natura organica. Ciò significa che l’amministratore si identifica nella carica e quindi nella persona amministrata.
L’attività lavorativa dell’amministratore può essere inquadrata, poi, anche nella parasubordinazione (co.co.co.); mentre abbiamo visto che il dirigente si inquadra solo nel rapporto di lavoro subordinato.

Quando le qualifiche possono coesistere?
Per poter cumulare nello stesso soggetto la carica di amministratore e la qualifica di dirigente della stessa società devono ricorrere due condizioni:
1) il soggetto, in qualità di dirigente, deve svolgere un’attività lavorativa diversa da quella attinente alla carica sociale (Cass. 329/2002);
2) deve esserci una volontà imprenditoriale e assoggettamento ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari dei sovraordinati organi della società (Cass. 1424/2012).

CASI
Non sono state ritenute cumulabili le cariche nei casi:

  • amministratore unico (Cass. 18144/2013);
  • amministratore delegato con poteri illimitati di ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass. 22689/2018).
    Sono state ritenute cumulabili le cariche nei seguenti casi:
  • amministratore delegato con delega limitata a poteri di ordinaria amministrazione (Cass. 299/2001);
  • socio e amministratore di una società di capitali composta da due solo soci, entrambi amministratori, se esiste un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (Cass. 7465/2002).

Si rinvia a questo post per la disciplina dell’assunzione.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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