Decorrenza della prescrizione in materia di esposizione ad amianto. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 8630 del 1° aprile 2025:

DiAnnamaria Palumbo

Decorrenza della prescrizione in materia di esposizione ad amianto. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 8630 del 1° aprile 2025:

La controversia trae origine dalla richiesta della ricorrente di ottenere, quale coniuge superstite, la rivalutazione contributiva del de cuius per esposizione ad amianto. In primo grado, la domanda era stata accolta, ma la Corte d’Appello di Potenza ha riformato tale decisione, rigettando la richiesta sulla base del decorso del termine prescrizionale decennale, ritenuto iniziato dalla data del pensionamento del lavoratore. La ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello, sostenendo che il termine di prescrizione non potesse decorrere dal pensionamento, ma dal momento in cui vi fosse stata effettiva consapevolezza dell’esposizione all’amianto.

I motivi di ricorso

Il ricorso della parte ricorrente si articolava in sette motivi principali, tra cui:

  1. Violazione processuale (art. 434 c.p.c.): mancata declaratoria di inammissibilità del gravame in appello.
  2. Insufficienza motivazionale: mancanza di una chiara esposizione delle ragioni della decisione in appello.
  3. Omesso esame di fatti decisivi: in particolare, la presentazione della domanda amministrativa nel 2016 da parte del coniuge superstite e non del lavoratore deceduto.
  4. Erronea applicazione della normativa sulla prescrizione (art. 2935 c.c.): decorrenza del termine dal momento del pensionamento senza considerare la consapevolezza dell’esposizione.
  5. Errata valutazione probatoria (artt. 2727 e 2729 c.c.): mancanza di elementi indiziari che dimostrassero la conoscenza dell’esposizione da parte del lavoratore al momento del pensionamento.
  6. Omessa considerazione del rilascio della certificazione INAIL nel 2007, unico elemento utile a comprovare la conoscenza dell’esposizione.
  7. Violazione di principi in tema di prescrittibilità del diritto: ritenuta prescrittibilità del diritto alla rivalutazione per soggetti già pensionati.

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso e ha stabilito quanto segue:

  • Primo motivo: dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorso non offriva elementi sufficienti per una verifica concreta delle censure.
  • Settimo motivo: rigettato, confermando la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva come diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione.
  • Quarto e quinto motivo: accolti, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel fissare il decorso della prescrizione al momento del pensionamento senza accertare la consapevolezza dell’esposizione ad amianto da parte del lavoratore.
  • Restano assorbite le censure di cui agli altri motivi.

Principi di diritto ribaditi

La Corte ha sottolineato che il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è soggetto a prescrizione decennale, ma il termine decorre solo dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza (o potesse ragionevolmente averla) dell’esposizione oltre soglia. Questo principio impone un rigoroso accertamento della consapevolezza o conoscibilità del fatto, che la Corte d’Appello aveva omesso di compiere.

Esiti e rinvio

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione, affinché riesamini il caso alla luce dei principi di diritto ribaditi. La Corte d’Appello dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Info sull'autore

Annamaria Palumbo administrator

Lascia una risposta