DIRIGENTI

DiAnnamaria Palumbo

DIRIGENTI

Il datore di lavoro che abbia bisogno di inserire in azienda una figura professionale dotata di notevole autonomia ed in grado di orientare il percorso dell’azienda stipula un contratto di lavoro con il dirigente.

Il rapporto di lavoro con il dirigente è caratterizzato da un vincolo fiduciario particolarmente inteso e si sottrae all’ambito di applicazione di una serie di norme poste a tutela dei lavoratori (contratti a tempo determinato, orario di lavoro, recesso).

Gli elementi qualificanti il rapporto dirigenziale sono:

  • autonomia e discrezionalità delle decisioni (Cass. 17344/2004)
  • attenuazione del vincolo gerarchico (Cass. 5474/2012)
  • ampiezza di funzioni e complessità di mansioni (Cass. 12860/1998)
  • capacità di imprimere un indirizzo al governo della società (Cass. 10550/2010)
  • particolare forza sul mercato (Cass. 13191/2003)
  • qualificazione professionale (Cass. 12860/1998).

I dirigenti rappresentano la categoria più elevata di lavoratori subordinati tra quelle previste dal codice civile.

Art. 2095 – Categorie di prestatori di lavoro.

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegato e operai.

Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie”.

Accanto ad una nozione legale (art. 2095 c.c.) vi sarà pertanto una definizione contrattuale (derivante dai vari CCNL).

Il codice civile non chiarisce, infatti, i requisiti e le caratteristiche dei dirigenti e pertanto, al fine di determinare gli elementi che distinguono la categoria dirigenziale dalle alle categorie di dipendenti, sarà necessario fare riferimento alla contrattazione collettiva ed alla giurisprudenza.

In giurisprudenza, ad una prima interpretazione – mai realmente abbandonata – volta a definire il dirigente come l’alter ego dell’imprenditore (pur senza possedere un potere di rappresentanza esterna), si è affiancata una lettura meno riduttiva e che comprende anche coloro che, pur non facendo parte del top menagement, svolgano attività lavorativa mediante preposizione all’azienda o ad una sua articolazione autonoma, con alta professionalità, elevato grado di autonomia, discrezionalità valutativa e operativa, potere decisionale, elevata ampiezza delle funzioni.

Anche la contrattazione collettiva si è espressa in senso di apertura, prevedendo anche l’istituzione di gradi della dirigenza (i c.d. dirigenti apicali, mini – dirigenti o dirigenti minori) con esclusione di forme di dipendenza gerarchica fra dirigenti. E’ preservata, in ogni caso, la funzione di coordinamento.

Per la distinzione con la figura dello pseudo-dirigente, si rinvia a questo post.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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