CONTENUTO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

DiAnnamaria Palumbo

CONTENUTO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

I modelli di organizzazione e gestione preordinati ad evitare la commissione di reati costituiscono il momento caratteristico della colpevolezza dell’ente.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D. Lgs., 231/2001 i modelli organizzativi per avere efficacia esimente devono rispondere alle seguenti esigenze:

  1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  2. prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli:
  5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L’articolo 7 detta regole ulteriori per lo più esplicative di quelle già indicate nell’articolo precedente.

La ratio delle disposizioni mira a delineare in chiave prescrittiva un sistema di gestione del rischio (cd. risk management) che si articola sostanzialmente in due fasi:

– la prima di individuazione dei rischi,

– la seconda di elaborazione di un adeguato sistema di prevenzione e controllo.

In estrema sintesi, deve essere identificata qualsiasi variabile che, nell’ambito dell’azienda, da sola o in concomitanza con altre variabili, possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel decreto.

I rischi individuati devono poi essere ridotti, intervenendo sulla probabilità di accadimento dell’evento e sull’impatto pericoloso o lesivo dello stesso.

Allo scopo deve essere progettato un sistema di controllo idoneo a contrastare efficacemente, ossia ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Il modello, così delineato, per essere efficace nel tempo, deve altresì tradursi in un processo continuo – o quanto meno periodico – di adattamento alle mutate realtà aziendali (apertura nuove sedi, ampliamento attività, modifiche organizzative, ecc.) o all’introduzione di nuove fattispecie tra i reati presupposto.

In definitiva, nell’impossibilità di predeterminare analiticamente il contenuto del compliance program, anche alla luce della eterogeneità dei destinatari, la norma individua il contenuto minimo del modello (“l’ossatura”, secondo la migliore dottrina) ossia gli elementi essenziali che ogni modello deve possedere a pena di inidoneità o inefficacia dello stesso.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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