In assenza di una definizione giuridica di lavoro sommerso e di una norma di disciplina è utile riferirsi al percorso argomentativo della Commissione europea (Comuncazione n. 219/1998) che ha circoscritto l’area dell’undeclared work a “qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche”.
Questa definizione abbraccia le attività più disparate ad eccezione delle attività criminali. Vi rientrano pertanto:
- il lavoro nero
- il lavoro irregolare
- il lavoro invisibile
- il lavoro simulato
- il lavoro difforme
- il lavoro grigio
- l’undocumented work
- l’illegal work
- l’undeclared work
- moonlighting (riconducibile al lavoro nero)
Accanto a tali categorie è utile affiancare anche i fenomeni dell’economia sommersa, dell’economia nascosta o sotterranea, dell’economia illegale e dell’economia informale.
Il comune denominatore di tali eventi è la riconducibilità ad un rapporto di lavoro per il quale non siano stati adempiuti in tutto o in parte gli obblighi vigenti in materia civile, amministrativa, fiscale, previdenziale e assicurativa.
La particolarità del fenomeno è che, trattandosi comunque di attività lecita (seppur in violazione degli obblighi che la regolano) il rapporto di lavoro non risulterà nullo per illiceità dell’oggetto o della causa (art. 2126, co. 1 c.c.), con la conseguenza che il lavoratore avrà in ogni caso diritto alla retribuzione, nonché alla regolarizzazione contributiva (art. 2126, co. 2 c.c.).
Gli obblighi connessi alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro sono infatti previsti da norme inderogabili a tutela del prestatore di lavoro.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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