In base al principio di unicità e di globalità dell’accertamento, l’Ufficio non può emettere più di un atto di accertamento per ogni periodo di imposta.
Questa regola subisce due deroghe:
- l’accertamento parziale (si rinvia a questo post)
- l’accertamento integrativo.
Quest’ultimo consente agli Uffici, fino alla scadenza degli ordinari termini di accertamento, di integrare o modificare in aumento gli atti già notificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell’avviso di accertamento integrativo devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti sulla base dei quali l’Amministrazione ha ritenuto di dover così procedere.
Gli elementi su cui si basa il nuovo avviso devono essere rinvenuti successivamente al primo accertamento e devono essere tali da modificare l’oggettività del presupposto d’imposta.
L’accertamento parziale prevale su quello integrativo ossia se ricorrono i presupposti per l’accertamento parziale, la reiterazione dell’attività impositiva non necessita della dimostrazione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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