Il legislatore ha previsto termini decadenzali entro i quali l’Ufficio può esercitare il potere impositivo nei confronti del contribuente.
L’avviso di accertamento notificato dopo il decorso del termine decadenziale è affetto da nullità.
La nullità tuttavia non opera automaticamente ma va rilevata dal contribuente in sede di ricorso.
Dal periodo di imposta 2016 (dichiarazioni 2017) i termini sono:
– 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
Per i periodi di imposta precedenti al 2016 i termini sono:
– quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
– settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
Nel caso in cui sia stata rilasciata la certificazione tributaria: l’accertamento basato sugli studi di settore è notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.
Fatturazione elettronica: a partire dal 2019 (legge di bilancio 2018), la generalità dei soggetti passivi IVA che effettua la fatturazione elettronica può usufruire della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento, purché sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro.
Il contribuente può presentare dichiarazioni rettificative. In tal caso il termine di accertamento viene esteso a decorrere dalla presentazione della nuova dichiarazione limitatamente alla parte emendata.
I termini per l’accertamento hanno natura decadenziale e pertanto non possono essere interrotti.
IPOTESI PARTICOLARI
- La spettanza di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione può essere contestata dall’Amministrazione anche oltre i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento (Cass. 25464/2018).
- In caso di accertamento antielusivo è sufficiente che il periodo d’imposta in cui si è conclusa l’operazione elusiva sia ancora accertabile affinché l’Ufficio possa disconoscere l’intera operazione (art. 10bis, L. 212/2000).
- Il legislatore ha previsto il raddoppio dei termini di accertamento per le attività in paradisi fiscali (Art. 12, D.L. 78/2009; art. 4, D. L. 167/1990)
Attenzione! Come anticipato l’accertamento tardivo non è annullabile d’ufficio, neanche dal Giudice tributario. In assenza di ricorso, l’atto rimane pienamente efficace e la pretesa legittima. In assenza di eccezione di nullità in sede ricorso, il Giudice non potrà pronunciarsi sul punto.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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