Con la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro (ML) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, conosciuta come “Collegato lavoro”. La circolare si concentra sull’approfondimento di alcune norme specifiche, con l’obiettivo di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle stesse. Di seguito un’analisi dei principali articoli oggetto di attenzione.
Art. 10 – Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)
L’articolo 10 introduce modifiche significative alla disciplina della somministrazione di lavoro, ridefinendo i limiti e le condizioni relative ai contratti di somministrazione a tempo determinato. La circolare chiarisce i nuovi criteri per il calcolo delle percentuali massime di utilizzo dei somministrati in base alla dimensione aziendale, così come le eccezioni previste per specifiche categorie di lavoratori, come i disoccupati di lunga durata e i giovani in cerca di prima occupazione.
Art. 11 – Norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (attività stagionali)
Con l’articolo 11, si introduce una norma di interpretazione autentica per chiarire l’ambito di applicazione delle deroghe previste per i contratti di lavoro nelle attività stagionali. Il Ministero del Lavoro specifica che le attività stagionali sono quelle individuate dai contratti collettivi e dalle normative settoriali, includendo anche quelle legate a particolari ciclicità produttive. Questo intervento mira a risolvere dubbi interpretativi emersi negli anni precedenti.
Art. 13 – Durata del periodo di prova nei rapporti a tempo determinato
L’articolo 13 disciplina la durata massima del periodo di prova per i contratti a tempo determinato, introducendo un limite proporzionato alla durata complessiva del contratto. La circolare precisa che, per contratti di breve durata, il periodo di prova non può superare una percentuale predeterminata del totale dei giorni lavorati, garantendo così un equilibrio tra le esigenze del datore di lavoro e i diritti del lavoratore.
Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Il lavoro agile, sempre più diffuso in Italia, è oggetto di aggiornamenti normativi con l’articolo 14. La circolare illustra i nuovi termini per l’invio delle comunicazioni obbligatorie, che passano da cinque a dieci giorni lavorativi, al fine di concedere maggiore flessibilità alle aziende. Tale modifica mira a semplificare le procedure amministrative senza compromettere la trasparenza nei rapporti di lavoro.
Art. 19 – Norme sulla risoluzione del rapporto di lavoro
Infine, l’articolo 19 introduce nuove disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle procedure di conciliazione obbligatoria. La circolare chiarisce che tali disposizioni si applicano esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato e dettaglia le modalità operative per la gestione delle controversie, promuovendo un approccio conciliativo per ridurre il contenzioso.
