Il ricorrente aveva impugnato due avvisi di addebito relativi al recupero dei contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010, contestando la legittimità sia dell’iscrizione d’ufficio sia delle sanzioni applicate. Il Tribunale di Ancona aveva inizialmente confermato l’obbligo contributivo, mentre la Corte d’Appello aveva rigettato le doglianze del professionista, accogliendo parzialmente il ricorso incidentale dell’INPS. La questione è giunta quindi in Cassazione con cinque motivi di ricorso.
I motivi di ricorso e le decisioni della Corte
1. Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e soglia reddituale
Il ricorrente sosteneva che l’iscrizione alla gestione separata non fosse dovuta per redditi inferiori a 5.000 euro. La Corte ha ribadito la consolidata giurisprudenza secondo cui l’obbligatorietà dell’iscrizione è collegata all’esercizio abituale della professione, indipendentemente dal superamento della soglia reddituale. La soglia di 5.000 euro, infatti, rileva solo per le attività occasionali, non per quelle abituali. Di conseguenza, il primo motivo è stato respinto.
2. Prescrizione dei crediti contributivi
Il secondo motivo riguardava la presunta prescrizione dei contributi. La Corte ha evidenziato che i termini di prescrizione erano stati differiti da specifici D.P.C.M. applicabili agli anni in questione. Pertanto, gli atti interruttivi notificati dall’INPS erano tempestivi e il credito non era prescritto. Anche questo motivo è stato respinto.
3. Regime sanzionatorio
Il terzo motivo, relativo all’applicazione delle sanzioni per evasione contributiva anziché per omissione, è stato accolto. La Corte ha applicato i principi dello “ius superveniens” derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, che ha dichiarato l’illegittimità delle sanzioni per omessa iscrizione alla gestione separata per periodi antecedenti all’entrata in vigore della normativa.
4. Calcolo dei contributi e soglia di esenzione
Il quarto motivo, che pretendeva di individuare nella soglia di 5.000 euro un’esenzione contributiva, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che il superamento della soglia comporta l’obbligo di contribuzione per l’intero reddito, senza alcuna esenzione per la parte inferiore a tale importo.
5. Efficacia esecutiva dell’Avviso di addebito
L’ultimo motivo, relativo alla legittimità dell’avviso di addebito, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché non avrebbe comunque condotto alla cassazione della sentenza impugnata.
In conclusione, sebbene il ricorrente abbia ottenuto l’annullamento delle sanzioni, l’obbligo contributivo è stato confermato, rafforzando il principio di tutela previdenziale anche per i redditi più bassi.

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