Sull’abuso dei permessi ex l. n. 104/1992

DiAnnamaria Palumbo

Sull’abuso dei permessi ex l. n. 104/1992

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2157 del 30 gennaio 2025: Legittimità del Licenziamento per uso improprio dei permessi ex Legge 104/1992

La sentenza n. 2157 del 30 gennaio 2025 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si inserisce nel delicato ambito delle controversie lavorative riguardanti l’uso dei permessi concessi ai sensi della Legge n. 104 del 1992. La vicenda giudiziaria, nata dal licenziamento per giusta causa di un dipendente della omissis Spa per improprio utilizzo dei permessi, si è conclusa con la conferma della legittimità del provvedimento da parte della Suprema Corte.

Il Contesto della Controversia

La controversia origina dal licenziamento di un dipendente, La.Gi., avvenuto il 16 marzo 2022. Al lavoratore era stato contestato l’uso improprio dei permessi ex Legge n. 104/1992, concessi per assistere la madre disabile. Secondo le indagini condotte da un’agenzia investigativa, il lavoratore, dopo essersi recato a casa alle ore 13:00 per usufruire del permesso, dedicava parte del tempo a giri in bicicletta, rientrando intorno alle 17:00.

Il comportamento è stato ritenuto sistematico e reiterato, con l’uso dei permessi destinati all’assistenza familiare impiegati per attività personali e ricreative. Tale condotta ha portato il datore di lavoro a considerare la violazione come una grave mancanza, giustificando il licenziamento per giusta causa.

Le contestazioni del ricorrente

Il lavoratore si è opposto al licenziamento, sostenendo che le modalità di controllo adottate dal datore di lavoro fossero in violazione della normativa sulla privacy e dei principi di riservatezza. Ha inoltre contestato l’interpretazione restrittiva della finalità dei permessi ex Legge 104/1992, sottolineando che la normativa non impone rigidamente come debba essere utilizzato il tempo concesso.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo infondate le contestazioni sollevate. Nella sentenza, la Corte ha ribadito alcuni principi consolidati in materia:

  1. Legittimità dei controlli investigativi
    La Corte ha confermato che il controllo effettuato tramite agenzie investigative, purché non riguardi l’adempimento della prestazione lavorativa, è legittimo. In particolare, è consentito verificare comportamenti illeciti o fraudolenti, come l’uso improprio dei permessi ex Legge 104/1992. Tale principio è stato ribadito anche in precedenti pronunce della Cassazione (es. Cass. n. 4984 del 2014, Cass. n. 9217 del 2016).
  2. Uso abusivo dei permessi ex Legge 104/1992
    La Corte ha sottolineato che i permessi concessi ai sensi della Legge 104/1992 devono essere utilizzati esclusivamente per l’assistenza al familiare disabile. Qualsiasi utilizzo diverso, non funzionale alla finalità assistenziale, rappresenta un abuso del diritto e può costituire giusta causa di licenziamento. Questo principio è stato ribadito in numerose sentenze (es. Cass. n. 5574 del 2016, Cass. n. 8310 del 2019).
  3. Valutazione delle condotte abusive
    Spetta al giudice di merito valutare se il comportamento del lavoratore configuri un uso improprio dei permessi. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno concordemente ritenuto che la condotta del lavoratore fosse sistematicamente orientata al soddisfacimento di esigenze personali, in palese contrasto con la finalità dei permessi.

Conclusioni

La sentenza n. 2157/2025 rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza in materia di abusi nell’uso dei permessi ex Legge 104/1992. La Corte di Cassazione ha ribadito che tali permessi, concessi per tutelare diritti fondamentali legati all’assistenza dei disabili, non possono essere utilizzati per finalità personali o ricreative. L’abuso di questo diritto costituisce una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro e dell’ordinamento.

La decisione conferma l’importanza di un rigoroso rispetto delle finalità per cui il legislatore ha previsto tali benefici, a tutela non solo delle persone disabili ma anche dell’equilibrio organizzativo delle aziende.

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