La sentenza n. 7826 del 24 marzo 2025, emessa dalla Cassazione Civile Sez. Lavoro, affronta la relazione tra la tolleranza di condotte illegittime da parte del datore di lavoro e la responsabilità del lavoratore che le pone in essere. Il caso specifico riguardava il licenziamento di un dipendente sorpreso a fumare in una zona vietata, condotta che i giudici di merito avevano ritenuto giustificata in ragione della precedente tolleranza manifestata dall’azienda in situazioni analoghe.
Tuttavia, la Suprema Corte ha cassato tale decisione, ribadendo un principio di diritto fondamentale: la tolleranza di condotte illegittime non fa venire meno l’illiceità della condotta stessa. La mancata reazione da parte del soggetto deputato al controllo – in questo caso, il datore di lavoro – non può automaticamente configurare un’esclusione di responsabilità per il trasgressore.
Secondo la Cassazione, affinché si possa escludere la responsabilità del lavoratore, è necessario che ricorrano ulteriori elementi capaci di ingenerare nel trasgressore una convinzione incolpevole di liceità della condotta. In altre parole, il lavoratore deve essere stato indotto a credere, senza colpa, che il suo comportamento fosse legittimo. Solo in presenza di tali circostanze, non potrebbe essergli mosso neppure un addebito di negligenza.
Con questa decisione, la Corte ha chiarito che la tolleranza non può trasformarsi in una sorta di “sanatoria” delle condotte illecite, salvo che vi siano ragioni particolari e dimostrabili che giustifichino la convinzione di liceità da parte del lavoratore.

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