Cassazione Civile: Sentenza del 22 Marzo 2025, n. 7641 – Decadenza della Potestà Sanzionatoria dell’INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

DiAnnamaria Palumbo

Cassazione Civile: Sentenza del 22 Marzo 2025, n. 7641 – Decadenza della Potestà Sanzionatoria dell’INPS per omesso versamento delle ritenute previdenziali

La sentenza n. 7641, emessa il 22 marzo 2025 dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, affronta la questione della decadenza della potestà sanzionatoria dell’INPS per il mancato versamento delle ritenute previdenziali. La pronunciaconferma il rigetto del ricorso dell’INPS e chiarisce principi fondamentali applicabili ai procedimenti sanzionatori amministrativi.

Fatti di causa

La vicenda trae origine da due ordinanze-ingiunzione con cui l’INPS aveva irrogato sanzioni amministrative a Vi.An., per mancato versamento delle ritenute previdenziali in vari periodi tra ottobre 2015 e gennaio 2016. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 28 settembre 2023, aveva confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo maturata la decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria dell’INPS. Tale decadenza era stata individuata sulla base del termine di cui all’art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981, considerando come dies a quo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), che aveva parzialmente depenalizzato l’illecito.

L’INPS proponeva ricorso per cassazione, contestando tale interpretazione e sostenendo che il caso in esame dovesse essere disciplinato esclusivamente dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 8/2016, senza applicazione della decadenza prevista dall’art. 14 della L. n. 689/1981. Vi.An., dal canto suo, resisteva con controricorso, mentre il Pubblico ministero depositava memoria.

Ragioni della decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS, affermando che il termine di novanta giorni previsto dall’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016 per la notifica della violazione amministrativa al responsabile deve essere inteso come termine di decadenza. Tale interpretazione trova fondamento nel principio di legalità sancito dagli artt. 23 e 97 della Costituzione, nonché nel diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost.

La Corte ha chiarito che, in assenza di trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria all’INPS, il dies a quo per il decorso del termine decadenziale deve essere individuato nella data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016). Tale soluzione è giustificata dalla necessità di garantire la certezza giuridica e la tempestiva definizione della posizione dell’incolpato, evitando che l’inerzia dell’autorità giudiziaria possa pregiudicare il diritto alla difesa.

Principio di diritto enunciato

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell’art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l’accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell’INPS alcuna attività istruttoria.”

La novità e complessità della questione trattata hanno giustificato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

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