LA SERENITA’ DELL’AMBIENTE DI LAVORO
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Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 581 del 10 febbraio 2025 (sez. lav.), ha affrontato una questione di grande rilevanza per il diritto del lavoro e per la tutela dei caregiver: il bilanciamento tra il diritto alla stabilità lavorativa previsto dall’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 e la necessità di gestire situazioni di conflittualità ambientale sul posto di lavoro.
La normativa vigente tutela il lavoratore caregiver, ossia chi si occupa di un familiare con disabilità grave, stabilendo che non possa essere trasferito senza il suo consenso, salvo che vi siano motivazioni oggettive e dimostrate, differenti dalle comuni necessità organizzative aziendali. Questa disposizione mira a garantire al caregiver la possibilità di bilanciare l’attività lavorativa con le responsabilità assistenziali, prevenendo trasferimenti che potrebbero mettere a rischio tale equilibrio.
La sentenza del Tribunale di Milano in commento ha apportato una significativa precisazione: la protezione del ruolo del caregiver non deve essere intesa in modo rigido e privo di considerazione per le esigenze operative che potrebbero ostacolare l’efficienza dell’organizzazione. In particolare, il caso esaminato riguardava una lavoratrice caregiver coinvolta in una situazione di forte conflittualità con il proprio team, tanto da incidere negativamente sul clima aziendale e sulla produttività complessiva.
Il Tribunale ha stabilito che, in caso di comprovata incompatibilità ambientale tale da rendere insostenibile la permanenza della lavoratrice nella sede di origine, il trasferimento può essere ritenuto legittimo anche senza il consenso della stessa. La decisione si fonda su un’interpretazione sistematica della normativa, volta a garantire un bilanciamento tra i diritti individuali del lavoratore e le necessità operative dell’azienda.
La pronuncia evidenzia che l’incompatibilità ambientale deve essere dimostrata mediante elementi oggettivi e documentati, non riconducibili alle normali dinamiche organizzative o relazionali. Solo in presenza di circostanze eccezionali, che non possono essere gestite tramite interventi di mediazione interna, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al trasferimento, garantendo il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
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