LA SERENITA’ DELL’AMBIENTE DI LAVORO

DiAnnamaria Palumbo

LA SERENITA’ DELL’AMBIENTE DI LAVORO

L’obbligo del datore di mantenere la serenità dell’ambiente di lavoro, tra i doveri di prevenzione e protezione a suo carico, ai sensi dell’art. 2087 c.c.: così la Cassazione nelle ordinanze di febbraio 2024.

Il datore di lavoro che ignori colposamente l’esistenza di rapporti conflittuali nei luoghi di lavoro fino al punto di rendere l’ambiente lavorativo nocivo, stressogeno e fonte di concreti pregiudizi psico-fisici a danno dei dipendenti, è ugualmente censurabile rispetto al caso in cui realizzi scientemente delle vessazioni (mobbing, straining, stalking occupazionale).

Nel novero dei doveri di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. rientra pertanto anche il dovere di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative.

In caso di inadempimento, a variare sarà la quantificazione risarcitoria che sarà più elevata nel caso di condotte persecutorie connotate da sistematicità e intenzionalità (mobbing, straining, stalking occupazionale, ecc.), più lieve nel caso di illeciti derivanti da semplice negligenza e imperizia (come, appunto, la colpevole inerzia nel caso di tolleranza della generica conflittualità lavorativa).

Nel processo, il lavoratore avrà l’onere di provare la nocività dell’ambiente di lavoro, il danno e il nesso causale tra questi; il datore di lavoro dovrà invece provare di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Questo il contenuto delle sei recentissime ordinanze della Corte di Cassazione (Cass., 19 gennaio 2024, n. 2084; Cass. 31 gennaio 2024, n. 2870; Cass., 12 febbraio 2024, n. 3791; Cass. 12 febbraio 2024, n. 3822; Cass., 12 febbraio 2024, n. 3856; Cass., 16 febbraio 2024, n. 4279).

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