MODELLO 231 IN MATERIA AMBIENTALE

DiAnnamaria Palumbo

MODELLO 231 IN MATERIA AMBIENTALE

Il modello 231 deve essere realizzato “su misura” della singola impresa, deve cioè essere “personalizzato” (nel linguaggio recente “customizzato”) per ciascuna diversa organizzazione. Ciò è ancora più necessario per la prevenzione dei reati ambientali, posto che essi vengono commessi generalmente nell’attività operativa dell’impresa con modalità eterogenee.

In sostanza, occorre procedere ad una mappatura dei rischi di commissione dei reati nella quale per ciascun reato o gruppo di reati si vada ad indagare:

  1. quale soggetto può realizzare o contribuire a realizzare l’illecito;
  2. in quale processo aziendale o attività;
  3. quale illecito;

e conseguentemente individuare le possibili modalità attuative di prevenzione.

Ciò significa che, una volta individuati i rischi, le funzioni ed i processi sui quali intervenire, le misure da adottare:

  •   non solo devono essere improntate a standard ricavabili dalle fonti istituzionali, dalla normativa di settore, da linee guida di associazioni di categoria, dalle migliori pratiche ambientali (Best Environmental Practices), dalle migliori tecniche disponibili nel settore di riferimento (Best Aviable Technique, BAT), dal benchmarking (standardizzazione);
  • ma devono anche essere realizzate tenendo conto della specifica realtà aziendale e delle peculiarità che la caratterizzano (customizzazione).

In altre parole, pur riconosciuta la validità e la imprescindibilità degli standards che possono essere presi a riferimento per misurare la propria organizzazione, non sembra utile (quanto piuttosto velleitario) l’adozione di un modello assoluto ossia efficace per tutte le realtà aziendali.

L’European IPPC Bureau della Commissione europea infatti menziona, oltre ai sistemi di gestione ambientale conformi al regolamento EMAS o alla norma UNI EN ISO 14001, anche i sistemi di gestione ambientale “non standardised”, senza che sia attribuito a questi ultimi un valore diverso.

Non è da sottovalutare, poi, il ruolo essenzialmente creativo che ha assunto la giurisprudenza nel settore ambientale e dal quale non può prescindersi nella implementazione o nell’aggiornamento dei compliance programs per la prevenzione dei reati ambientali. Sino ad oggi la magistratura ha infatti adoperato criteri severissimi nella valutazione dei modelli adottati.

Ciò non deve indurre a pensare che l’adozione di un modello di prevenzione, soprattutto nella materia ambientale, sia sostanzialmente inutile. I vantaggi dell’adozione del modello sono comunque molteplici: oltre alla prevenzione dei reati ed alla formalizzazione delle responsabilità, va segnalata la razionalizzazione dei processi aziendali e il miglioramento dell’immagine nei confronti di stakeholders e shareholders.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente che i sistemi di gestione ambientale adottati conformemente al regolamento EMAS, alla norma UNI EN ISO 14001 o ad altri schemi volontari costituiscano un rilevante elemento di facilitazione nell’adozione del compliance program.

Tuttavia, sempre alla luce delle sopra esposte considerazioni, ciò non significa che il modello 231 per la prevenzione dei reati ambientali possa esaurirsi in un sistema di gestione ambientale coincidendo con esso.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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