LE NORME VOLONTARIE IN CAMPO AMBIENTALE

DiAnnamaria Palumbo

LE NORME VOLONTARIE IN CAMPO AMBIENTALE

In tema di responsabilità sociale d’impresa la Comunità internazionale ha spesso fatto ricorso a strumenti non obbligatori quali raccomandazioni, linee guida, codici di condotta e patti a valenza ambientale.

Si tratta di tipici strumenti di soft law, i quali si fondano sulla spontanea adesione alle prescrizioni suggerite, in mancanza spesso di prescrizioni normative (e perciò vincolanti) in tal senso.

L’inadeguatezza delle fonti internazionali a regolare tempestivamente ed efficacemente i fenomeni internazionali, soprattutto laddove connotati da particolare tecnicismo, ha favorito la progressiva proliferazione di tali strumenti di natura non giuridica e non vincolante. Si è passati così da un approccio di tipo command and control, in cui il legislatore stabilisce le regole e ne sanziona il mancato rispetto, ad un approccio in cui sono le stesse aziende a vincolarsi a prescrizioni volontarie, anche e soprattutto in vista di certificazioni ambientali da esibire a stakeholders e shareholders.

Anche nel settore che ci occupa esistono, oltre a prescrizioni di leggi obbligatorie, norme volontarie pubblicate a cura di organismi di standardizzazione nazionali (per Italia l’UNI), europei (CEN) ed internazionali (ISO) nonché i regolamenti dell’Unione Europea.

Tra queste norme volontarie, i documenti di riferimento sono:

  • il Regolamento EMAS, modificato con il regolamento  n. 761/2001 (cd. Regolamento Emas II), a sua volta abrogato ed aggiornato nel Reg. 1221/2009 (cd. Regolamento EMAS III);
  • la Norma UNI EN ISO 14001 nella versione del 2004 o nella nuova versione a partire da settembre 2015.

Esistono, poi, tutta una serie di altri regolamenti “satellite” che definiscono ancora più in dettaglio come devono essere applicati e gestiti i sistemi di gestione ambientale, dei quali non ci si occupa in questa sede.

I documenti di riferimento possono così essere divisi in due gruppi corrispondenti ai diversi approcci al tema della gestione ambientale:

a)     approccio volontaristico basato su leggi;

b)     approccio volontaristico basato su Norme;

Si può, infine, menzionare un terzo approccio alla gestione dell’impatto ambientale dell’ente che esula da un approccio standardizzato ma che si caratterizza per essere altrettanto efficace se correttamente strutturato ed attuato e che può essere definito approccio volontaristico “non standardised”.

Ciò che conta – precisa l’European IPPC Bureau – è che il sistema di gestione ambientale, standardizzato o no, contenga i seguenti elementi: coinvolgimento degli amministratori; definizionie della politica ambientale dell’impianto; individuazione e pianificazione degli obiettivi; attuazione ed esecuzione delle procedure; azioni correttive; revisione del modello da parte degli amministratori; preparazione periodica di un rapporto ambientale; validazione da parte di un organo di certificazione; valutazione dell’impatto ambientale derivante dall’eventuale chiusura dell’impianto; sviluppo di nuove tecnologie; confronto con valori di riferimento per settore, territorio, matrici ambientali.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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