I SISTEMI DI GESTIONE COME MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI O BEST PRACTICES – BASE DEL MODELLO 231

DiAnnamaria Palumbo

I SISTEMI DI GESTIONE COME MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI O BEST PRACTICES – BASE DEL MODELLO 231

Come già anticipato, pur non potendo il Modello Organizzativo 231 esaurirsi in esso, un sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS, alla norma UNI EN ISO 14001 o a questi equivalente costituisce sicuramente un rilevante elemento di facilitazione nella costruzione dei compliance programs per la prevenzione dei reati ambientali.

Ciò si rivela opportuno anche al fine valorizzare le procedure e le prassi già esistenti procedendo direttamente alla integrazione delle stesse nel modello, evitando così la proliferazione dei modelli organizzativi e conseguentemente i rischi legati alla coesistenza di sistemi, quali lo spreco di risorse e  l’inefficacia dei controlli (“troppi controlli, nessun controllo”).

Le misure da adottare, inoltre, devono essere improntate alle migliori tecniche disponibili o alle migliori pratiche ambientali (come richiesto dall’art. 5 comma 1, lettera l-ter del D. Lgs. 152/2006, conformemente alla disciplina europea) e tali possono essere sicuramente considerati i sistemi di gestione ambientale sopra descritti.

Si dovrà poi procedere all’analisi dei diversi elementi costitutivi di un sistema di gestione ambientale (sostanzialmente comuni a EMAS e ISO 14001, salve talune particolarità), evidenziando quali di essi siano già in grado di soddisfare le richieste del D. Lgs. 231/2001 e quali, invece, siano suscettibili di rafforzamento nella prospettiva dell’integrazione del Modello Organizzativo.

A comprova dell’utilità della integrazione dei sistemi di gestione ambientale nel modello 231 si possono ricordare le pronunce giurisprudenziali che hanno dato positiva rilevanza alle più avanzate tecniche di intervento e di organizzazione adottate nelle procedure aziendali. Tra le molte, si cita la sentenza (forse) più emblematica: “la certificazione ottenuta ed i documenti prodotti e/o acquisiti dal perito hanno dimostrato una sola cosa: di più non si poteva fare. Di più, dunque, non era corretto esigere” (Tribunale di Mondovì, 24 aprile 2001 n. 257).

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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