Archivio mensile Giugno 11, 2021

DiAnnamaria Palumbo

ERRORI IN BILANCIO – COME CORREGGERLI

L’impresa potrebbe essere incorsa in errori nella redazione del bilancio che hanno condizionato la corretta determinazione del reddito di impresa già dichiarato.

Tali errori sono tendenzialmente di due tipi:

– impropria o mancata applicazione di un principio contabile

– errori di calcolo matematico, erronee interpretazioni di fatti, negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 31 del 24.09.2019, ha chiarito le modalità di correzione di tali errore.

In breve, occorre presentare una dichiarazione integrativa o comunque rettificativa della precedente. Ciò comporterà un nuovo saldo imposte a credito o a debito.

A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa decorrerà un nuovo termine per l’attività di controllo dell’Amministrazione.

La rettifica può essere presentata entro i termini per l’accertamento.

Il contribuente può poi beneficiare dello strumento del ravvedimento operoso, che consente di ridurre a 1/8 del minimo le sanzioni ordinarie.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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DiAnnamaria Palumbo

ACCERTAMENTO SUL REDDITO D’IMPRESA – DEDUCIBILITA’ DEI COSTI CORRELATI AI MAGGIORI RICAVI – LAVORO NERO

L’accertamento sul reddito d’impresa presenta alcune particolarità in tema di deducibilità dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

Il contribuente, infatti, esibendo idonea documentazione, può far valere i costi non dichiarati correlati ai maggiori ricavi accertati, sebbene di questi non vi sia traccia nelle scritture contabili (art. 109, co. 4, lett. b, T.U.I.R., D.P.R. 917/1986).

Ciò in quanto l’accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati è strumentale all’attuazione del principio di capacità contributiva e non ha natura sanzionatoria.

CASO

Un caso è quello del  contribuente che riceve un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi non contabilizzati correlato ad un verbale INPS ove è stata contestata la presenza di lavoratori in nero. L’Agenzia delle Entrate deduce, dalla presenza di lavoratori in nero, l’esistenza di ricavi non dichiarati.

In tal caso il contribuente può far valere in deduzione i costi del lavoro nero certificati dai verbali INPS.

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DiAnnamaria Palumbo

CONTRATTI FLESSIBILI – ABUSO

Nei rapporti contrattuali comuni il contratto è sia atto costitutivo del rapporto sia fonte del regolamento negoziale.

Ciò non accade nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove il contratto di lavoro crea l’obbligazione ma non la governa poiché a regolare il rapporto intervengono altre fonti, come i CCNL di categoria o altre disposizioni di legge.

La ratio di tale eterointegrazione del contratto è quella di tutelare la parte debole del rapporto, il lavoratore.

Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta il rapporto di lavoro che presenta le maggiori tutele per il lavoratore. Il D. Lgs. 81/2015 ha difatti stabilito che: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta pertanto la regola nel nostro ordinamento, accanto alla quale si collocano in rapporto di eccezione tutte le altre forme contrattuali “atipiche”, meglio definite come contratti di lavoro flessibile (o non standard).

Il lavoro flessibile si è diffuso intorno alla seconda metà degli anni ’70 per soddisfare bisogni occupazionali temporanei e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. Nel corso degli anni, tuttavia, si è registrato un abuso di tali forme contrattuali, con conseguente abbassamento delle tutele per i lavoratori flessibili.

Il fenomeno ha dato origine a vere e proprie ipotesi di lavoro irregolare.

Alcuni CASI:

  1. Nei contratti di lavoro subordinato part-time: retribuzione fuori busta della differenza di orario svolto;
  2. Nei contratti a tempo determinato: sforamento dei termini di percentuale previsti per le assunzioni a tempo determinato; mancato rispetto del limite stabilito per la successione di contratti nel tempo;
  3. Nei contratti a causa mista: nel contratto di formazione e lavoro l’inadempimento degli obblighi formativi previsti;
  4. Nei contratti a chiamata o di lavoro accessorio: registrazione parziale delle ore di lavoro prestate;
  5. Nei contratti interinali: sforamento del tetto previsto per le assunzioni; violazione dei limiti e delle condizioni previste dalla legge;

Forme di irregolarità si verificano frequentemente nei rapporti di  lavoro autonomo e parasubordinato, ove di fatto si presta un’attività che soddisfa i canoni della subordinazione.

La conseguenza sanzionatoria di tale uso elusivo di forme contrattuali flessibili (autonome o parasubordinate) è la nullità del rapporto di lavoro e l’eventuale riconduzione del rapporto alla tipologia contrattuale comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine.

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LAVORO SOMMERSO – GRADI DI SCOSTAMENTO DALLA NORMA

All’interno della categoria del lavoro sommerso o irregolare possiamo far rientrare diverse ipotesi, le quali si differenziano per il diverso grado di scostamento dall’applicazione delle norme.

  1. La prima ipotesi è quella in cui  vengono utilizzati in modo solo parzialmente corretto gli schemi contrattuali, come ad esempio nel lavoro parzialmente regolare (o grigio).

CASO: il caso è quello del lavoratore che viene denunciato agli enti previdenziali per un numero di ore o di giorni inferiori a quelli effettivamente prestati. Pertanto una parte dell’attività non viene dichiarata e rimane scoperta di tutele.

  1. Altra ipotesi è quella in cui vengono utilizzati schemi contrattuali in modo illecito e/o simulato, come ad esempio nel lavoro elusivo.

CASO: il caso è quello della simulazione del contratto a progetto in luogo di un contratto di lavoro subordinato.

  1. Ulteriore ipotesi è quella in cui non viene utilizzato alcuno schema contrattuale, come nel caso del lavoro nero.

CASO: il caso è quello in cui manca del tutto l’applicazione delle regole previste dal nostro ordinamento.

Il lavoro sommerso è pertanto da intendersi come una categoria generale nella quale rientrano attività lavorative eterogenee.

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LAVORO SOMMERSO – UNDECLARED WORK

In assenza di una definizione giuridica di lavoro sommerso e di una norma di disciplina è utile riferirsi al percorso argomentativo della Commissione europea (Comuncazione n. 219/1998) che ha circoscritto l’area dell’undeclared work a “qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche”.

Questa definizione abbraccia le attività più disparate ad eccezione delle attività criminali. Vi rientrano pertanto:

  • il lavoro nero
  • il lavoro irregolare
  • il lavoro invisibile
  • il lavoro simulato
  • il lavoro difforme
  • il lavoro grigio
  • l’undocumented work
  • l’illegal work
  • l’undeclared work
  • moonlighting (riconducibile al lavoro nero)

Accanto a tali categorie è utile affiancare anche i fenomeni dell’economia sommersa, dell’economia nascosta o sotterranea, dell’economia illegale e dell’economia informale.

Il comune denominatore di tali eventi è la riconducibilità ad un rapporto di lavoro per il quale non siano stati adempiuti in tutto o in parte gli obblighi vigenti in materia civile, amministrativa, fiscale, previdenziale e assicurativa.

La particolarità del fenomeno è che, trattandosi comunque di attività lecita (seppur in violazione degli obblighi che la regolano) il rapporto di lavoro non risulterà nullo per illiceità dell’oggetto o della causa (art. 2126, co. 1 c.c.), con la conseguenza che il lavoratore avrà in ogni caso diritto alla retribuzione, nonché alla regolarizzazione contributiva (art. 2126, co. 2 c.c.).

Gli obblighi connessi alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro sono infatti previsti da norme inderogabili a tutela del prestatore di lavoro.

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DiAnnamaria Palumbo

ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

In base al principio di unicità e di globalità dell’accertamento, l’Ufficio non può emettere più di un atto di accertamento per ogni periodo di imposta.

Questa regola subisce due deroghe:

  • l’accertamento parziale (si rinvia a questo post)
  • l’accertamento integrativo.

Quest’ultimo consente agli Uffici, fino alla scadenza degli ordinari termini di accertamento, di integrare o modificare in aumento gli atti già notificati mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Nell’avviso di accertamento integrativo devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti sulla base dei quali l’Amministrazione ha ritenuto di dover così procedere.

Gli elementi su cui si basa il nuovo avviso devono essere rinvenuti successivamente al primo accertamento e devono essere tali da modificare l’oggettività del presupposto d’imposta.

L’accertamento parziale prevale su quello integrativo ossia se ricorrono i presupposti per l’accertamento parziale, la reiterazione dell’attività impositiva non necessita della dimostrazione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

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DiAnnamaria Palumbo

ACCERTAMENTO D’UFFICIO

L’attività di accertamento presuppone la regolare presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Se il contribuente omette di presentare la dichiarazione o presenta una dichiarazione nulla, l’Amministrazione  finanziaria potrà procedere all’accertamento d’ufficio (art. 41, D.P.R. 600/73).

La dichiarazione non si considera omessa se presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi ai modelli ufficialmente provati o non reca la sottoscrizione del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dall’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

L’accertamento d’ufficio rientra pertanto nell’ambito dell’accertamento induttivo e può riguardare tutti i contribuenti a prescindere dalla loro natura giuridica.

In tal caso, il reddito del contribuente viene determinato sulla base dei dati e delle notizie raccolti e venuti a conoscenza del fisco. L’amministrazione può anche avvalersi di presunzioni semplici, ossia prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

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DiAnnamaria Palumbo

ACCERTAMENTO – PARAMETRI PRESUNTIVI DI RICAVI E COMPENSI

I parametri contabili possono essere utilizzati per l’accertamento analitico-induttivo dei ricavi e dei compensi per tutte le categorie di contribuenti per i quali non sono ancora stati approvati gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).

L’elenco delle attività per le quali sono stati elaborati i parametri è contenuto nelle tabelle allegate al DPCM 29.1.96.

In breve, l’accertamento in base ai parametri interessa gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro che siano in regime di contabilità semplificata ovvero in regime di contabilità ordinaria, qualora in sede di verifica sia stata rilevata l’inattendibilità della contabilità.

I parametri non trovano applicazione nei confronti dei soggetti per i quali opera una delle cause di esclusione dall’accertamento sulla base degli studi di settore di cui all’art. 10 della L. 146/98.

I contribuenti che hanno annotato nelle scritture contabili ricavi o compensi inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dei parametri, possono adeguare i valori dichiarati a quelli stimati, senza applicazioni di sanzioni e interessi. L’adeguamento rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Qualora i ricavi/compensi dichiarati siano inferiori a quelli stimati e non si proceda autonomamente all’adeguamento, gli Uffici possono inviare una proposta di accertamento con adesione. Se la definizione non ha esito positivo, gli Ufficio procedono alla notifica dell’avviso di accertamento.

Il contribuente può provare, anche utilizzando presunzioni semplici, la non corretta stima dei ricavi o compensi ovvero la sussistenza di circostanze che giustificano la sua esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati i parametri.

Gli accertamenti sulla base dei parametri non pregiudicano l’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle stesse categorie reddituali o ad altre; oppure ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini IVA.

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DiAnnamaria Palumbo

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

L’accertamento si definisce “induttivo”o extracontabile quando la determinazione del reddito imponibile del contribuente è ricostruita in via induttiva, ossia:

  • sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio;
  • con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti
  • avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Tale metodo rappresenta un rimedio eccezionale, che si colloca all’estremo opposto rispetto a quello analitico-contabile ed è applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati dall’art. 39, comma 2 del DPR 600/73.

L’adozione di tale sistema in assenza degli specifici presupposti determina l’illegittimità dell’accertamento.

E’ necessario pertanto che sussista almeno una delle seguenti condizioni:

  • il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
  • il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
  • le omissioni e le false o inesatte indicazioni ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità;
  •  il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici;
  • omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli.

Anche in caso di adozione del sistema induttivo, l’accertamento di maggiori ricavi contabilizzati dà diritto alla deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi. L’accertamento induttivo non ha infatti natura sanzionatoria ma è funzionale all’attuazione del principio di capacità contributiva.

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