Nei rapporti contrattuali comuni il contratto è sia atto costitutivo del rapporto sia fonte del regolamento negoziale.
Ciò non accade nell’ambito dei rapporti di lavoro, ove il contratto di lavoro crea l’obbligazione ma non la governa poiché a regolare il rapporto intervengono altre fonti, come i CCNL di categoria o altre disposizioni di legge.
La ratio di tale eterointegrazione del contratto è quella di tutelare la parte debole del rapporto, il lavoratore.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta il rapporto di lavoro che presenta le maggiori tutele per il lavoratore. Il D. Lgs. 81/2015 ha difatti stabilito che: “Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”.
Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta pertanto la regola nel nostro ordinamento, accanto alla quale si collocano in rapporto di eccezione tutte le altre forme contrattuali “atipiche”, meglio definite come contratti di lavoro flessibile (o non standard).
Il lavoro flessibile si è diffuso intorno alla seconda metà degli anni ’70 per soddisfare bisogni occupazionali temporanei e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. Nel corso degli anni, tuttavia, si è registrato un abuso di tali forme contrattuali, con conseguente abbassamento delle tutele per i lavoratori flessibili.
Il fenomeno ha dato origine a vere e proprie ipotesi di lavoro irregolare.
Alcuni CASI:
- Nei contratti di lavoro subordinato part-time: retribuzione fuori busta della differenza di orario svolto;
- Nei contratti a tempo determinato: sforamento dei termini di percentuale previsti per le assunzioni a tempo determinato; mancato rispetto del limite stabilito per la successione di contratti nel tempo;
- Nei contratti a causa mista: nel contratto di formazione e lavoro l’inadempimento degli obblighi formativi previsti;
- Nei contratti a chiamata o di lavoro accessorio: registrazione parziale delle ore di lavoro prestate;
- Nei contratti interinali: sforamento del tetto previsto per le assunzioni; violazione dei limiti e delle condizioni previste dalla legge;
Forme di irregolarità si verificano frequentemente nei rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato, ove di fatto si presta un’attività che soddisfa i canoni della subordinazione.
La conseguenza sanzionatoria di tale uso elusivo di forme contrattuali flessibili (autonome o parasubordinate) è la nullità del rapporto di lavoro e l’eventuale riconduzione del rapporto alla tipologia contrattuale comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’origine.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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