Ai sensi del terzo comma dell’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.
Tali codici di auto-normazione devono comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
Occorre preliminarmente chiarire che la disposizione non stabilisce una presunzione legale di idoneità del codice di comportamento a prevenire la commissione dei reati presupposto. Essa precostituisce, piuttosto, un semplice indizio di cui il giudice deve tenere conto nella valutazione di efficacia del modello.
Ricordiamo, infatti, che l’idoneità e l’efficacia esimente del modello deve essere apprezzata in concreto ed il relativo giudizio è rimesso alla libera valutazione del giudice.
In tal senso, non può costituire un precedente una sentenza passata in giudicato che abbia statuito in ordine alla idoneità di un modello del tutto conforme al codice di auto-normazione di categoria, posto che il modello deve essere calibrato in ragione delle peculiarità di ogni singolo ente.
Ciò non significa, tuttavia, che i codici di comportamento non possano costituire un adeguato spunto per l’adozione di un personalizzato modello di organizzazione per la prevenzione dei reati.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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