INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

DiAnnamaria Palumbo

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI

Ai sensi della la lettera a) dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001, l’ente deve procedere all’inventariazione degli ambiti aziendali di attività ed all’individuazione delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti.

Secondo le Linee Giuda di Confindustria, la mappatura del rischio può avvenire secondo approcci diversi (per attività, per funzioni, per processi) ma ognuno finalizzato alla revisione periodica ed esaustiva della realtà aziendale.

L’obiettivo di fondo, comune ai diversi metodi, è quello di individuare le aree che risultano interessate dal potenziale compimento dei reati presupposto, anche avendo riguardo alla storia dell’ente – ossia agli eventuali accadimenti pregiudizievoli pregressi ed alle risposte individuate – ed all’interdipendenza sistematica tra i vari eventi rischiosi.

Nell’ambito del procedimento di revisione dei processi e delle funzioni a rischio, è necessario anche identificare i soggetti sottoposti all’attività di monitoraggio, valutando anche le eventuali ipotesi di concorso nel reato.

E’ poi opportuno compiere esercizi di due diligenze ogni volta che vi siano “indicatori di sospetto” inerenti una data operazione commerciale.

Realizzata così la mappatura delle aree aziendali a rischio, l’ente deve procedere all’analisi specifica dei rischi potenziali propri di ogni area tramite puntuale analisi interna.

Al riguardo è bene osservare come il risultato dell’attività di individuazione delle attività a rischio deve presentare il carattere della specificità.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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