Ai sensi della lettera c) dell’articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, il modello deve prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie che siano idonee a prevenire la commissione di reati.
Ciò significa che non ogni regola di gestione finanziaria è tale da integrare il contenuto richiesto dal modello, ma solo quelle che impediscono la commissione di reati.
Così, le regole di gestione finanziaria devono essere tutte quelle necessarie e sufficienti ad impedire la commissione di reati.
Le modalità di gestione finanziaria sono idonee a prevenire la commissione di reati, ad esempio, se impediscono la gestione occulta delle risorse (realizzata, ad esempio, a mezzo della formazione di fondi extra-bilancio o della fatturazioni infragruppo, o, ancora, mediante pagamenti di somme sproporzionate per consulenze).
Nella prassi, infatti, la gestione fraudolenta delle risorse finanziarie è il classico veicolo per la commissione di reati nell’interesse dell’ente.
La gestione occulta delle risorse finanziarie può essere impedita dalla previsione di regole di tracciabilità dei flussi finanziari e di imputazione di pagamento. In tal modo viene garantita la possibilità di ricostruire ex post in termini di certezza il punto di partenza e di arrivo del flusso, nonché di individuare con esattezza il titolo giustificativo.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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