L’attività di accertamento presuppone la regolare presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Se il contribuente omette di presentare la dichiarazione o presenta una dichiarazione nulla, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere all’accertamento d’ufficio (art. 41, D.P.R. 600/73).
La dichiarazione non si considera omessa se presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi ai modelli ufficialmente provati o non reca la sottoscrizione del contribuente o di chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dall’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
L’accertamento d’ufficio rientra pertanto nell’ambito dell’accertamento induttivo e può riguardare tutti i contribuenti a prescindere dalla loro natura giuridica.
In tal caso, il reddito del contribuente viene determinato sulla base dei dati e delle notizie raccolti e venuti a conoscenza del fisco. L’amministrazione può anche avvalersi di presunzioni semplici, ossia prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
PALUMBO STUDIO LEGALE – palumbostudiolegale.it
Info sull'autore