L’accertamento si definisce “induttivo”o extracontabile quando la determinazione del reddito imponibile del contribuente è ricostruita in via induttiva, ossia:
- sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio;
- con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti
- avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Tale metodo rappresenta un rimedio eccezionale, che si colloca all’estremo opposto rispetto a quello analitico-contabile ed è applicabile solo in presenza degli specifici presupposti indicati dall’art. 39, comma 2 del DPR 600/73.
L’adozione di tale sistema in assenza degli specifici presupposti determina l’illegittimità dell’accertamento.
E’ necessario pertanto che sussista almeno una delle seguenti condizioni:
- il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più delle scritture contabili ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- le omissioni e le false o inesatte indicazioni ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità;
- il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici;
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli.
Anche in caso di adozione del sistema induttivo, l’accertamento di maggiori ricavi contabilizzati dà diritto alla deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi. L’accertamento induttivo non ha infatti natura sanzionatoria ma è funzionale all’attuazione del principio di capacità contributiva.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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