L’avviso di accertamento è l’atto conclusivo del procedimento di verifica o di controllo presso l’Ufficio.
A partire dagli accertamenti emessi dall’1.10.2011 e con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, l’avviso di accertamento ha efficacia esecutiva.
Il procedimento di verifica ovvero di controllo presso l’Ufficio sfocia pertanto in un atto denominato “avviso di accertamento”. L’attività di accertamento si articola in 4 fasi principali:
- fase di iniziativa: selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e acquisizione degli elementi fiscalmente rilevanti;
- fase istruttoria: selezione dei dati e degli elementi su cui l’accertamento deve fondarsi;
- fase decisoria: individuazione del contenuto dell’atto;
- fase integrativa dell’efficacia: notifica dell’atto.
Il potere di accertamento è sottoposto ad una serie di regole, il cui mancato rispetto conduce all’illegittimità dell’atto.
L’avviso di accertamento si compone di due parti:
- il dispositivo;
- la motivazione;
A pena di nullità esso deve contenere:
- indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati;
- l’indicazione delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti di imposta;
- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L’accertamento contiene inoltre l’intimazione ad adempiere all’obbligo di versamento delle somme entro il termine per la presentazione del ricorso.
Indicazioni previste dallo Statuto dei diritti del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 7, L.n. 212/2000) prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria debbano tassativamente indicare anche:
- l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento;
- l’organo o l’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto;
- le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere.
Violazione degli obblighi di indicazione
L’art. 7 non indica le conseguenze relative all’omissione degli obblighi di indicazione.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che tali violazioni non comportino la nullità dell’atto, in quanto non previsto dal legislatore.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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