L’accertamento può definirsi analitico (o contabile) quando viene effettuato mediante la rettifica delle singole componenti, attive e passive, che compongono il reddito lavoro autonomo o di impresa.
L’accertamento analitico presuppone che la contabilità non sia considerata inattendibile nel suo complesso e che quindi si rettifichino le singole risultanze.
ESEMPI
- rettifiche inerenti la deducibilità delle spese di rappresentanza o le spese di manutenzione;
- recupero a tassazione di voci reddituali per violazione della normativa fiscale in tema di competenza o di ammortamenti
Nell’ambito delle imposte sui redditi, il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- art. 38, D.P.R. 600/73 per la rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di -lavoro autonomo;
- art. 39, D.P.R. 600/73 per la rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- art. 40, D.P.R. 600/73 per la rettifica del reddito delle società e delle associazioni;
- art. 54, D.P.R. 633/72 per la rettifica delle dichiarazioni IVA.
L’accertamento può essere basato anche su presunzioni semplici ovvero dotate di requisiti di gravità, precisione e concordanza. In tale ipotesi si rientra nella categoria dell’accertamento analitico-induttivo (o presuntivo).
ESEMPI di accertamento presuntivo sono quelli basati su:
- comportamento antieconomico dell’imprenditore
- percentuali di ricarico
- movimentazioni bancarie
- cd tovagliometro.
In caso di inattendibilità della contabilità, l’Amministrazione procede con l’accertamento induttivo.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
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