AVVISO DI RECUPERO

DiAnnamaria Palumbo

AVVISO DI RECUPERO

Gli avvisi di recupero sono specifici provvedimenti con i quali l’Amministrazione può contestare, in tutto o in parte, l’utilizzo in compensazione di crediti illegittimamente fruiti (art. 1, co. 421, L. 311/2004).

La riforma del sistema sanzionatorio del 2015 ha interessato anche le violazioni legate all’utilizzo in compensazione dei crediti introducendo, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo penale, un’importante distinzione tra crediti “non spettanti” e crediti “inesistenti”.

ll D. Lgs. 158/2015 ha difatti integralmente modificato l’art. 13 del D. lgs. 471/97 ed ha previsto che nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica, salvo disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Per i crediti inesistenti è invece prevista una sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi ed è esclusa la definizione agevolata di cui agli artt. 16, co. 3 e 17, co. 2 del D. Lgs. 472/97.

Più precisamente è inesistente il credito che non è riscontrabile con il controllo automatizzato.

Verosimilmente, quindi, i crediti inesistenti saranno riconducibili a verifiche presso la sede del contribuente o della documentazione contabile, o ancora a contestazioni legate alla falsità di documenti ricevuti da terzi.

Termine ultimo entro cui notificare l’avviso di recupero a pena di decadenza è il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Relativamente alla contestazione di crediti inesistenti, gli avvisi di recupero devono essere notificati entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

Ricapitolando:

i crediti non spettanti:

  • sono sanzionati nella misura del 30%;
  • possono essere contestati con avviso bonario (da controllo automatizzato/formale) ovvero con atto di recupero;
  • il provvedimento va notificato entro gli ordinari termini previsti per gli avvisi bonari ovvero per l’accertamento delle imposte (art. 42 del DPR 600/73)

i crediti inesistenti:

  • sono sanzionati nella misura dal 100% al 200%;
  • possono essere contestati attraverso atti di recupero (o verosimilmente anche con avviso di accertamento) adeguatamente motivato;
  • il provvedimento va notificato entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo all’utilizzo.

L’atto di recupero deve essere adeguatamente motivato e ciò anche per consentire l’esatta identificazione della contestazione. Occorre che siano indicati gli elementi per i quali l’Ufficio lo ritenga inesistente ovvero non spettante, affinché possa essere verificata la correttezza delle sanzioni irrogate e, in ogni caso, la fondatezza della pretesa.

Con riguardo alla contestazione di credito inesistente occorre che sia dimostrato il comportamento fraudolento del contribuente, l’intento evasivo, la malafede ad anche la circostanza che l’Amministrazione non avrebbe potuto scoprire la violazione con i controlli automatizzati o formali.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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