AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE

DiAnnamaria Palumbo

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE

Se l’accertamento non diviene definitivo, l’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall’affidamento in carico del credito agli agenti della riscossione.

La sospensione non opera se l’accertamento è divenuto definitivo o se l’agente della riscossione viene a conoscenza di elementi idonei a integrare il fondato pericolo di pregiudizio per la riscossione.

CASI

Sono considerate situazioni idonee ad integrare il fondato pericolo per la riscossione:

  • il fallimento del contribuente;
  • l’assoggettamento a concordato preventivo.

Non sono considerate situazioni idonee ad integrare il fondato pericolo per la riscossione:

  • lo stato di semplice liquidazione della società;
  • il mero richiamo alla fondatezza dell’accertamento.

La dimostrazione del fondato pericolo per la riscossione deve essere contenuta già nell’avviso di accertamento.

In breve, all’atto della ricezione dell’accertamento, il contribuente può presentare ricorso chiedendo contestualmente la sospensione dell’esecuzione.

Le somme, per l’intero o per un terzo, oltre interessi, devono essere versate entro il termine per la presentazione del ricorso (quindi entro 60 giorni, nella maggior parte dei casi). In assenza di pagamento entro tale termine, il dovuto sarà maggiorato dell’aggio.

E’ possibile chiedere la dilazione delle somme a determinate condizioni.

In caso di proposizione del ricorso, dalla notifica dell’accertamento l’esecuzione è sospesa per 270 giorni (60+30+180).

Quanto detto non opera per i provvedimenti di fermo e ipoteca, i quali possono essere adottati – in presenza dei presupposti di legge – decorsi  90 giorni dalla notifica dell’atto.

Entro tale termine, tuttavia, il giudice può aver già concesso la sospensione giudiziale richiesta con il ricorso.

Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!

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