La motivazione costituisce un essenziale strumento di garanzia del diritto di difesa in quanto solo in presenza di una motivazione esaustiva il contribuente può vagliare l’opportunità di presentare ricorso.
In particolare, l’avviso di accertamento deve essere motivato:
- in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato
- con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie;
- con indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici;
- esplicitando le ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.
Le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono pertanto i confini del giudizio.
Il ricorrente, infatti, si può difendere sollevando eccezioni in ordine a quanto indicato nella motivazione.
Di conseguenza, l’Ufficio nel corso del giudizio non può integrare o modificare i presupposti della pretesa.
La Cassazione (20551/2013) ha affermato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto dallo Statuto, può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri fatti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
Motivazione e tipologie di accertamento
A ciascuna tipologia di accertamento corrisponde una diversa tipologia di motivazione.
- Accertamento analitico: la motivazione dovrà contenere le ragioni della presunta violazione di legge contestata per ogni recupero a tassazione.
- Accertamento analitico- induttivo: la motivazione dovrà evidenziare il percorso logico-argomentativo in forza del quale ritiene la presunzione convincente.
- Accertamento induttivo: devono essere rigorosamente descritte le ragioni legittimanti tale tipo di rettifica (ad esempio, la prova dell’inattendibilità della contabilità). Occorre pertanto una specificazione di ogni presunzione assunta, in modo da rendere possibile la difesa del contribuente. E’ necessario infatti verificare che la determinazione del reddito su base extra-contabile non sia sfociata in arbitrarietà.
In conclusione, l’avviso di accertamento è espressione di un potere autoritativo. Ciò comporta che, se esso non è impugnato, la maggiore pretesa avanzata non è più contestabile.
L’avviso di accertamento pertanto diviene definitivo per:
– decorrenza del termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notificazione dell’atto, ferma restando la sospensione feriale dei termini) (art. 21 D. Lgs. 546/92);
– sentenza di rigetto del ricorso passata in giudicato.
Lieti di averti dato qualche informazione generale, rimaniamo a disposizione per l’analisi del tuo caso!
PALUMBO STUDIO LEGALE – palumbostudiolegale.it
Info sull'autore